1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
b) 422 (strage);
c) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
d) 644 (usura);
e) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione